In ottemperanza alla normativa in tema di trasparenza, riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si pubblicano i seguenti documenti:
TRASPARENZE, ACCESSO CIVICO
Ai sensi dell’articolo 2-bis, comma terzo e degli articoli 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013, la società riconosce il diritto di accedere ai dati, documenti e informazioni entro i limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, attraverso gli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato. Le strutture sanitarie private accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, la società si riserva di dare comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla società per la riproduzione su supporti materiali. Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro.
RICHIESTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
RICHIESTA ACCESSO CIVICO SEMPLICE
LISTA D’ATTESA
In occasione della prima visita all’utente viene fatta visi- tare la Residenza e vengono consegnati tutti i documenti necessari alla presentazione della domanda composta da un questionario sanitario e da una parte anagrafica.
La documentazione debitamente compilata potrà essere con- segnata presso la Direzione della RSA tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00 dove l’addetta alle relazioni con il pubblico sarà a disposizione per un colloquio informativo.
Con il parere positivo del medico la domanda verrà inserita nella lista d’attesa in base ad una valutazione dell’aspetto clinico, familiare e sociale.
Quando sarà possibile effettuare l’ingresso sarà cura della Direzione avvisare per tempo la famiglia e concordare con essa tempi e modi dell’inserimento.
La Direzione dopo aver comunicato la disponibilità al ricovero, in caso di rinuncia anche temporanea da parte dell’utente, terrà in sospeso la richiesta per un tempo massimo di un anno.
CODICE ETICO (EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)